Art. 14
La convenzione ex Art. 14 del D. Lgs. 276/03 è un particolare strumento di politica attiva del lavoro che permette l’inserimento lavorativo di persone fragili e svantaggiate. Essa consente alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla L. 68/99, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, attraverso la collaborazione con cooperative sociali.
Per adempiere all’obbligo di cui alla legge 68/99, il datore di lavoro privato può affidare una commessa di lavoro a cooperative sociali di tipo B che svolgono attività e servizi dedicati all’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate. La cooperativa assume i lavoratori, i quali verranno computati nella quota d’obbligo dell’azienda, in assolvimento degli obblighi occupazionali previsti dalla Legge. Attraverso la convenzione, vengono assunti dalla cooperativa lavoratori con particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, secondo criteri definiti con provvedimento regionale. Tali assunzioni avvengono all’interno di convenzioni quadro stabilite su base provinciale tra i servizi competenti e le parti sociali.
L’azienda può in tal modo adempiere ai propri obblighi occupazionali senza dover ricorrere all’assunzione diretta dei lavoratori disabili, ma conferendo commesse di lavoro alle cooperative di tipo B, quali Auxilium. Allo scadere della convenzione, l’azienda ha la facoltà di assumere il lavoratore già formato all’interno della cooperativa sulle specifiche mansioni della commessa.